AE

Il Modello EAS è stato approvato, con Provvedimento del 2/09/2009, con le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi (art. 30 del d.l. n. 185).

Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.

In particolare, gli enti già esistenti alla data del 29 novembre 2008 dovevano presentare il modello entro il 15 dicembre 2009; gli enti, invece, che sono stati costituiti successivamente al 29 novembre 2008 devono presentare il modello entro sessanta giorni dalla data di costituzione, oppure entro il 15 dicembre 2009 se il periodo di sessanta giorni è scaduto prima di tale data.

NORME E PROCEDURE: MODELLO EAS
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.

Come è noto gli enti non commerciali (ampia categoria che comprende enti a natura associativa, nonché fondazioni, onlus e altri soggetti collettivi non aventi forma societaria) beneficiano in senso ampio di una “non imponibilità” ai fini IRES ed IVA di contributi, quote e corrispettivi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale nei confronti degli associati o partecipanti. Condizione necessaria affinchè non si considerino commerciali le attività dirette all’attuazione degli scopi istituzionali, anche quando effettuate a fronte di corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti ed iscritti, è che l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente – redatti in forma di atto pubblico notarile, o di scrittura privata autenticata o registrata – siano conformi alla normativa che prevede:
-  divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione avente   analoghe finalità, o a fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo, volta a garantire l’effettività dello stesso con partecipazione, mediante il diritto di voto, all’approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti, nonché alla nomina degli organi direttivi dell’associazione: espresso divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario;
- libera elegibilità degli organismi amministrativi secondo il principio del voto singolo e sovranità dell’assemblea dei soci, associati e partecipanti;
- intrasmissibilità della quota associativa.


La comunicazione dei dati rilevanti all’Agenzia delle Entrate.

Affinchè i soggetti in esame possano beneficiare delle agevolazioni previste per gli ENTI NON COMMERCIALI, il legislatore ha previsto un nuovo adempimento, finalizzato ad accertare l’effettivo possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa: l’articolo 30, comma 1 del c.d. decreto anticrisi (decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2) dispone infatti l’invio di uno specifico modello all’Agenzia delle Entrate, approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 15896/2009 del 2 settembre 2009.
Il Modello EAS è presentato esclusivamente in via telematica: per le associazioni già esistenti alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del d.l. 185 del 2008) l’invio deve essere effettuato entro il 15 Dicembre 2009.
Diversamente, per tutti gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 30 ottobre 2009, entro tale data.
Qualora si determini una perdita dei requisiti di non commercialità, la stessa, con la relativa data di decorrenza, deve essere comunicata mediante apposito invio da effettuarsi entro 60 giorni dalla citata circostanza. Sono obbligati all’invio gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione in materia IRES ed IVA, di cui rispettivamente agli artt. 148 del TUIR e 4 del testo I.V.A. di cui al DPR 633 del 1972. Un elenco di riferimento, da considerarsi non esaustivo, è quello fornito dalle medesime istruzioni al modello EAS:

1. associazioni politiche;
2. associazioni sindacali;
3. associazioni di categoria;
4. associazioni religiose;
5. associazioni assistenziali;
6. associazioni culturali;
7. associazioni sportive dilettantistiche;
8. associazioni di promozione sociale;
9. associazioni di formazione extra-scolastica della persona;
10. società sportive dilettantistiche;
11. associazioni pro-loco;
12. organizzazioni di volontariato;
13. altri enti.


Per espressa previsione legislativa sono eslcuse dall’invio in esame:
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali della legge 266 del 1991;
le associazioni pro loco che hanno optato per il regime fiscale della legge 398 del 1991.
Come di consueto in materia di adempimenti tributari, la comunicazione telematica è affidata agli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322: resta comunque salva la trasmissione diretta da parte dello stesso contribuente, mediante il servizio telematico Entratel o Internet messo a disposizione, previa apposita registrazione, dall’Agenzia delle Entrate.

Le informazioni da inserire nel modello Eas.
In primo luogo il modello richiede i dati anagrafici dell’associazione e del relativo rappresentante legale, soggetto che costituisce l’effettivo responsabile di quanto dichiarato riguardo all’ente rappresentato. Successivamente, mediante il metodo del questionario SI/NO, vengono richieste una serie di informazioni riguardanti l’assetto giuridico, statutario e tributario dell’ente, che concernono:

1) lo svolgimento o no in via esclusiva o principale attività di commerciale;

2) se è stato adottato lo statuto;

3) se l’ente ha o meno la personalità giuridica;

4) se l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali, anche non autonome;

5) se l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, specificando, in caso affermativo, il codice fiscale di quest’ultimo nell’apposito spazio, presente nello stesso rigo;

6) se l’ente è affiliato a federazioni o enti di carattere nazionale;

7) le modalità di convocazione degli associati alle assemblee generali, indicando se la convocazione è individuale o collettiva;

8) se gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo;

9) se le quote associative sono uguali e non differenziate e se vi sono più categorie di associati;

10) se i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità o rimborsi spese forfetari;

 11) se è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale;

12) se l’ente svolge attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici;

13) se l’ente svolge attività nei confronti dei non associati dietro pagamento di corrispettivi;

14) se gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria;

15) se l’attività svolta nei confronti dei non associati ha carattere abituale od occasionale oppure se non viene mai svolta attività nei confronti dei non associati;

16) se l’ente si avvale di personale dipendente, con riferimento all’ultimo esercizio;

17) se l’ente utilizza locali di proprietà;

18) se l’ente utilizza locali detenuti in locazione;

19) se l’ente utilizza locali in comodato gratuito;

20) se l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali proventi, indicando gli eventuali proventi nell’apposito spazio, presente nello stesso rigo, l’ammontare di tali proventi, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso;

21) se l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi e l’ammontare del costo sostenuto, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso;

22) se l’ente effettua vendita di beni o prestazioni di servizi dietro il pagamento di un prezzo specificando se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono inferiori a quelli di mercato, concordati con l’ente pubblico in base ad apposita convenzione, fissati in maniera differenziata in relazione alle condizioni economiche e sociali dei destinatari.


Nei successivi punti, dal 23 al 26, devono invece essere comunicati i dati economici risultanti dal rendiconto relativo agli ultimi tre esercizi, inserendo le entrate complessive (sia relative all’attività istituzionale e che a quella commerciale), nonché individuando, tra le varie opzioni, il settore di attività e quello di appartenenza dell’ente.


Successivamente le informazioni richieste sono invece quelle relative agli amministratori, ovvero:
27) il codice fiscale degli amministratori;

28) se uno o più amministratori sono stati assunti anche come dipendenti;

29) se uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni. Infine, vengono richieste informazioni più specifiche riguardo l’attività istituzionale e commerciale, al fine di verificare l’effettiva entità di entrambe;


30) l’ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute dall’ente nell’ultimo esercizio chiuso;

31) l’ammontare di eventuali contributi pubblici ricevuti dall’ente nell’ultimo esercizio chiuso;

32) l’eventuale presenza di avanzi di gestione, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso;

33) se l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi, e il numero e la durata massima, in giorni, di tali manifestazioni, nell’ultimo esercizio chiuso;

34) se l’ente redige apposito rendiconto finanziario per la raccolta fondi;

35) per gli enti che si avvalgono della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 (ovvero della decommecializzazione dei proventi istituzionali) il rappresentante legale dichiara, barrando la relativa casella, che l’atto costitutivo e/o lo statuto, redatto ai fini 3, 5, 6 e 7 dell’articolo 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato elaborato nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure scrittura privata registrata, riportandone gli estremi di registrazione presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, il codice del comune in cui è ubicato l’ufficio (ufficio del registro o dell’Agenzia delle entrate) presso il quale è stato registrato l’atto, la data (giorno, mese ed anno), il numero della registrazione e la serie;

36) sempre con riferimento ad atto costitutivo e statuto, va indicato se in essi sono espressamente previsti i requisiti di cui al comma 8 dell’articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972 (le lett. ripetono il contenuto del comma 8 art. 148 del TUIR), che sono i seguenti:

lett. a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; lett. b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
lett. c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
lett. d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
lett. e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
lett. f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.


Infine, punti 37) e 38), è richiesto se si è optato per il regime fiscale forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 e, in caso di presentazione del modello tramite intermediario, l’elezione del domicilio presso l’intermediario di cui si è avvalso il rappresentante legale.